In Serie B, stangato Marconi con dieci giornate di squalifica per insulti razzisti

La Procura Federale ha deferito due club di Serie C per violazione dei protocolli anti COVID-19.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 401 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio CATALANI e Egidio GIUSTI, e della società S.S. AREZZO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO CATALANI, Medico Sociale tesserato all’epoca dei fatti per la società S.S. Arezzo S.r.l., e EGIDIO GIUSTI, Responsabile sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società S.S. Arezzo S.r.l., ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque in concorso tra loro: in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/2020, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/09/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 07/09/2020, al test eseguito in data 17/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/09/2020, al test eseguito in data 22/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 17/09/20; nonché per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 14/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 29/09/20, al test eseguito in data 29/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 14/10/20;

S.S. AREZZO S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio CATALANI e Egidio GIUSTI, e dalla società S.S. AREZZO S.R.L., rappresentata con procura speciale dall’Avv. Luigi Toppeta;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 525,00 (cinquecentoventicinque) di ammenda per il Sig. Claudio CATALANI, di € 525,00 (cinquecentoventicinque) di ammenda per il Sig. Egidio GIUSTI, e di € 1.400,00 (millequattrocento) di ammenda per la società S.S. AREZZO S.R.L.;
  • si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 403 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianluca CASTIGLIONI, Giuseppe MONTI e Patrizia TESTA, e della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

PATRIZIA TESTA, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/2020, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al Tempo -1 (T-1) a 72/96h dal Tempo zero (T0) fissato nella giornata del 03/08/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 11/08/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 05/08/2020, al test eseguito in data 17/08/20 a distanza di 6 giorni dal precedente dell’11/08/2020, al test eseguito in data 22/08/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 17/08/20, al test eseguito in data 28/08/20 a distanza di 6 giorni dal precedente del 22/08/20, al test eseguito in data 03/09/20 a distanza di 6 giorni dal precedente del 28/08/20, al test eseguito in data 16/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente dell’11/09/20, al test eseguito in data 21/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 16/09/20; nonché, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 22/08/20 a distanza di 19 giorni dal precedente del 03/08/20, al test eseguito in data 07/09/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 22/08/20, al test eseguito in data 20/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 05/10/20, al test eseguito in data 06/11/20 a distanza di 17 giorni dal precedente del 20/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 dei calciatori Lombardoni Manuel al tampone del 25/09/20, Compagnoni Giacomo al tampone del 29/09/20, dell’allenatore Javorcic Ivan al tampone del 02/10/20, del calciatore Nicco Gianluca e del massaggiatore Nucera Mirco al tampone del 09/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo squadra al test del tampone, anche con test antigenico rapido, il giorno della gara programmata di Coppa Italia Vicenza – Pro Patria del 30/09/20, a seguito dell’accertamento della positività del calciatore Lombardoni Manuel del 28/09/20, consentendo e, comunque, non impedendo al Gruppo Squadra di prendere parte alla gara in assenza del relativo esito entro le 4 ore dalla disputa della competizione;

GIUSEPPE MONTI Responsabile sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società AURORA PRO PATRIA 1919 SRL e GIANLUCA CASTIGLIONI, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro: in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/2020, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al Tempo -1 (T-1) a 72/96h dal Tempo zero (T0) fissato nella giornata del 03/08/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 11/08/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 05/08/2020, al test eseguito in data 17/08/20 a distanza di 6 giorni dal precedente dell’11/08/2020, al test eseguito in data 22/08/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 17/08/20, al test eseguito in data 28/08/20 a distanza di 6 giorni dal precedente del 22/08/20, al test eseguito in data 03/09/20 a distanza di 6 giorni dal precedente del 28/08/20, al test eseguito in data 16/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente dell’11/09/20, al test eseguito in data 21/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 16/09/20; nonché, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 22/08/20 a distanza di 19 giorni dal precedente del 03/08/20, al test eseguito in data 07/09/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 22/08/20, al test eseguito in data 20/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 05/10/20, al test eseguito in data 06/11/20 a distanza di 17 giorni dal precedente del 20/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 dei calciatori Lombardoni Manuel al tampone del 25/09/20, Compagnoni Giacomo al tampone del 29/09/20, dell’allenatore Javorcic Ivan al tampone del 02/10/20, del calciatore Nicco Gianluca e del massaggiatore Nucera Mirco al tampone del 09/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo squadra al test del tampone, anche con test antigenico rapido, il giorno della gara programmata di Coppa Italia Vicenza – Pro Patria del 30/09/20, a seguito dell’accertamento della positività del calciatore Lombardoni Manuel del 28/09/20, consentendo e, comunque, non impedendo al Gruppo Squadra di prendere parte alla gara in assenza del relativo esito entro le 4 ore dalla disputa della competizione;

AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria in relazione agli obblighi di cui al C.U. 178/A del 1/09/2020;

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gianluca CASTIGLIONI e Giuseppe MONTI, e dalla Sig.ra Patrizia TESTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.050,00 (mille e cinquanta) di ammenda per il Sig. Gianluca CASTIGLIONE, di e 1.050,00 (mille e cinquanta) di ammenda per il Sig. Giuseppe MONTI, di € 2.100,00 (duemilacento) di ammenda per la Sig.ra Patrizia TESTA, e di € 2.800,00 (duemilaottocento) di ammenda per la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.;
  • si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Menzione d’onore, in tal senso, per la SS Juve Stabia inquadrata fra i club virtuosi.

In Serie B, infine, a seguito del reclamo della Procura Federale, la Corte Federale d’Appello ha disposto la squalifica per dieci giornate del calciatore del Pisa Michele Marconi.

L’attaccante pisano aveva rivolto insulti razzisti al centrocampista del Chievo Joel Obi lo scorso 22 dicembre, durante la gara Pisa-Chievo.